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sabato 13 febbraio 2016

Le confessioni amministrate da un sacerdote validamente ordinato sono sempre valide?

«Poiché la natura e l’indole del giudizio richiede che la sentenza venga pronunziata soltanto nei confronti di coloro che sono soggetti, la chiesa di Dio ha sempre espresso la convinzione, che questo sinodo conferma essere verissima, che non deve avere nessun valore l’assoluzione che il sacerdote pronuncia in favore di una persona sulla quale non abbia una giurisdizione ordinaria o delegata.

[…]

Tuttavia, perché nessuno a causa di ciò debba perire, la chiesa di Dio con somma clemenza ha sempre curato che nessuna riserva abbia valore in punto di morte e quindi tutti i sacerdoti possono assolvere qualsiasi penitente da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura. Ma poiché, al di fuori di questo caso, i sacerdoti non hanno alcun potere nei casi riservati, dovranno impegnarsi a persuadere i penitenti di quest’unica cosa: che per la grazia dell’assoluzione si presentino ai superiori e legittimi giudici. [*]»

(Concilio di Trento, Dottrina sul sacramento della penitenza, cap. 7, Denz. 903 [1686-88]).

***

«Per l’assoluzione valida dei peccati, oltre al potere d’ordine occorre nel ministro un potere di giurisdizione, ordinario o delegato, sul penitente»

(Canone 872).

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«[…] il chierico colpito da sospensione che proibisce l’amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali può, ciò nonostante, lecitamente conferirli qualora per qualunque ragionevole motivo (sul quale non è tenuto di indagare) ne sia richiesto dai fedeli; ciò però non vale nel caso di sospensione incorsa con sentenza apposita, a meno che i fedeli richiedenti non si trovino in pericolo di morte : in quest’ultimo caso, infatti, il sospeso può assolvere dai peccati e anche, in mancanza di altri ministri, amministrare gli altri Sacramenti e Sacramentali (cann. 2284 e 2263). Va pure attentamente ricordato che la sospensione inflitta per sentenza del competente superiore e che comporti la proibizione di esercitare la giurisdizione (tanto in fòro interno che esterno) rende invalidi gli atti stessi proibiti (così, p. es., le assoluzioni sacramentali nella confessione); mentre prima della sentenza li rende solo illeciti, salvo quanto è stato detto circa i casi di richiesta diretta dei fedeli entro e fuori pericolo di morte, ma non invalidi [*].

Quanto agli effetti della sospensione inflitta a una comunità o collegio di chierici, va notato che a norma del can. 2285 § 1 essi investono i chierici che commisero il delitto o la comunità in quanto tale o gli uni e l’altra cumulativamente. La sospensione che in questi casi viene data ai singoli chierici comporta gli effetti enumerati già sopra a seconda dei casi (can. 2285 § 2); quella data alla comunità in quanto tale comporta la proibizione di esercitare tutti e singoli i diritti spirituali che le competono come ente o corpo morale (ibid. § 2); quella data eventualmente ai chierici e alla comunità li assomma tutti (ibid. § 4)».

(Enc. Catt., vol. XI, col. 995).
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[*] corsivi d.r.

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